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STATUTO DEL CTIM
CAPO 1 FINALITA E
DENOMINAZIONE
Art. 1
Il Comitato
Tricolore
per gli Italiani
nel Mondo
(C.T.I.M)
ha sede in Roma.
Art. 2
Il C.T.I.M.
è una libera associazione di lavoratori italiani residenti in Patria
ed emigrati all'estero e di cittadini di origine italiana. Non si
prefigge alcun fine di lucro.
Art. 3
Il C.T.I.M.
ha come scopo il rafforzamento dei legami fra le varie comunità
italiane nel mondo e la Madrepatria, persegue fini patriottici,
morali, culturali ed assistenziali rendendosi portavoce delle
esigenze dei nostri connazionali, tutelandone gli interessi,
prospettando adeguate soluzioni dei loro problemi, promuovendo
iniziative parlamentari e di altra natura a tutela dei nostri
emigrati e delle loro famiglie in Italia e all'estero. In
particolare il Comitato si propone: a) di dare
giusta soluzione all'esercizio del diritti di voto all'estero;
b) di svolgere attiva opera di difesa degli
interessi delle nostre collettività, del loro patrimonio storico,
culturale e linguistico; c) di tutelare la dignità
del lavoro e il buon nome degli italiani all'estero; d)
di battersi per la parità di trattamento, per risolvere il problema
degli alloggi, della scuola, della qualificazione professionale,
della tutela previdenziale e per l'assistenza malattia dove questi
problemi sono ancora insoluti; e) di operare con
ogni possibile mezzo per l'unità politica ed economica dell'Europa,
nella riscoperta del comune denominatore rappresentato dalla sua
civiltà millenaria nel rispetto delle culture nazionali, per la
libera circolazione delle persone e delle idee, per l'elezione
diretta del Parlamento Europeo. A tal fine viene creato il Centro
Studi Europei del C.T.I.M.
Inoltre di allestire biblioteche, organizzare manifestazioni
culturali e sportive, tenere riunioni, conferenze, dibattiti e
allacciare rapporti con altre associazioni di emigrati italiani. il
C.T.I.M.
nel quadro di queste finalità promuoverà anche in Patria idonee
iniziative per far conoscere e risolvere i gravi problemi degli
italiani sparsi per il mondo.
Art. 4
L'attività del C.T.I.M.
si ispira a liberi principio, nel rispetto delle leggi del Paese
ospite, affermando l'uguaglianza dei diritti per i nostri
connazionali, e auspicando l'unità degli italiani.
Art. 5
E' fatto divieto ai C.T. I. M.,
in quanto organizzazione, di partecipare alla lotta politica dei
Paesi che li ospitano.
Art. 6
Essendo una spontanea iniziativa, il
C.T.I.M. non è
legato ad alcun raggruppamento politico ma stabilisce utili contatti
con i partiti e con i parlamentari che hanno programmi e finalità
convergenti con i propri scopi.
Art. 7
Il C.T.I.M.
trae i mezzi per il suo finanziamento e per l'assolvimento dei suoi
compiti dai contributi dei soci, dalle elargizioni di enti o privati
e dai contributi dello Stato.
CAPO II DEGLI ISCRITTI
Art. 8
Al C.T.I.M.
si aderisce individualmente o per gruppi familiari, versando la
annuale quota annua di iscrizione. Per gruppi familiari si intendono
la moglie e i figli che non abbiano compiuto il diciottesimo anno
d'età.
Art. 9
Possono aderire al Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo
tutti coloro che hanno affinità con il
C.T. I. M. Alla
base di questa idealità vi è per tutti gli aderenti il rispetto
sancito dall'Art. 52 della Costituzione della Repubblica italiana:
"La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino".
Art. 10
La qualifica di iscritto si acquista riempiendo il modulo di
adesione e con il tesseramento che deve essere rinnovato ogni anno.
Art.11
Il Consiglio Direttivo della delegazione ha facoltà di prendere
provvedimenti di censura nei confronti degli iscritti che fomentino
dissidi e discordie all'interno del Comitato, e di radiare coloro
che hanno una condotta morale riprovevole, che riportino condanne
per motivi infamanti e che non si attengono ai principi del presente
Statuto. Il Consiglio Direttivo Centrale ha funzioni di organo
disciplinare di secondo grado.
CAPO III STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ALL'ESTERO
Art. 12
La struttura organizzativa del
C.T. I. M.
all'estero comprende: a) i Corrispondenti;
b) i Circoli; e) le Federazioni;
d) le Delegazioni nazionali.
Art. 13
La Delegazione rappresenta e organizza tutti i Comitati di una
Nazione. La Federazione viene istituita nelle Circoscrizioni
consolare e può avere giurisdizione anche in più di una
Circoscrizione. Il Circolo in ogni altro caso, tenuto conto che per
costituirlo è necessario un atto sottoscritto da almeno 7 soci. I
Corrispondenti nelle località dove non è possibile costituire un
Circolo.
CAPO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN ITALIA
Art. 14
La struttura organizzativa del
C.T.I.M. in
Italia comprende a) i Corrispondenti; b)
i Circoli; e) i Comitati Provinciali
dell'emigrazione d) le Delegazioni regionali.
Art. 15
Il Comitato Provinciale dell'emigrazione coordina i Circoli e i
corrispondenti di una provincia. La Delegazione regionale organizza
e dirige tutti i Comitati di una Regione.
CAPO V DIRGENTI E ORGANI DEL C.T.I.M. ALL’ESTERO
Art. 16
I dirigenti e gli organi del
C.T.I.M. all'estero sono: a)
i Corrispondenti; b) l'Assemblea dei soci del
Circolo; e) il Consiglio Direttivo del Circolo;
d) il Segretario del Circolo; e)
il Congresso della Federazione; f) il Consiglio
Direttivo della Federazione; g) il Segretario della
Federazione; h) il Congresso della Delegazione;
i) il Consiglio Direttivo della Delegazione; 1)
il Delegato Nazionale; m) il Presidente; n)
il Coordinatore.
Art. 17
L'Assemblea dei soci del Circolo è composta dagli iscritti. Viene
convocata dal Segretario o Commissario ogni due anni.
Art. 18
L'Assemblea dei soci si pronuncia sull'attività del Segretario o
Commissario e del Consiglio Direttivo. Approva il bilancio ed elegge
il Segretario.
Art. 19
Il Segretario entro dieci giorni dalla sua elezione nomina il
Consiglio Direttivo, composto da almeno tre membri fra cui il
Tesoriere o Segretario Amministrativo. li Consiglio Direttivo
compila i bilanci preventivo e consuntivo della gestione
amministrativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea,
coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni, promuove e
coordina l'attività del Circolo.
Art. 20
Il Congresso della Federazione è composto da tutti i Segretari dei
Circoli del C.T.I.M.
e dai Corrispondenti della giurisdizione federale. Viene convocato
dal Segretario della Federazione o Commissario ogni due anni.
Art. 21
Il Congresso della Federazione si pronuncia sull'attività del
Segretario Federale e del Consiglio Direttivo approva i bilanci ed
elegge il Segretario della Federazione.
Art. 22
Il Segretario della Federazione entro dieci giorni dalla
sua elezione nomina il Consiglio Direttivo Federale composto da
almeno cinque membri fra cui il Tesoriere o Segretario
Amministrativo. Il Consiglio Direttivo Federale compila i bilanci
preventivo e consuntivo della gestione amministrativa e li sottopone
all'approvazione dell'Assemblea. Coadiuva il Segretario
nell'esercizio del- le sue funzioni, promuove e coordina l'attività
della Federazione.
Art. 23
Le nomine e le eventuali revoche dei componenti i Consigli Direttivi
dei Circoli e delle Federazioni debbono essere ratificate dal
Delegato, il quale può altresì nominare i Corrispondenti, e i Com-
missari o Segretari dei Circoli e delle Federazioni.
Art. 24
Il Congresso della Delegazione è composto da tutti i Segretari e i
Presidenti delle Federazioni del
C.T.I.M. e dai
Segretari dei Circoli. Viene convocato dal Delegato ogni due anni.
Art. 25
Il Congresso della Delegazione si pronuncia sull'attività del
Delegato e del Consiglio Direttivo approva i bilanci ed elegge il
Delegato (o Segretario della Delegazione) e tre Revisori dei Conti.
Art. 26
Il Delegato dirige e indirizza le attività della Delegazione secondo
le disposizioni della Segreteria Generale, è responsabile della
impostazione, organizzazione e amministrazione della Delegazione e
ne risponde agli organi centrali. Entro dieci giorni dalla sua
elezione nomina il Consiglio Direttivo della Delegazione essere
composto a meno sette membri fra cui il Tesoriere o Segretario
Amministrativo. Il Consiglio Direttivo della Delegazione compila i
bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione
dell'Assemblea, coadiuva il Delegato nell'esercizio delle sue
funzioni, promuove e coordina l'attività della Delegazione.
Art. 27
Il Presidente della Delegazione è nominato dal Segretario Generale
su proposta del Delegato; ha compiti di rappresentanza e mantiene i
rapporti con le Autorità diplomatiche italiane e con le Autorità
straniere. Partecipa a pieno titolo a tutte le Assemblee e alle
riunioni dei Consigli Direttivi.
Art. 28
Il Coordinatore di uno o più Paesi è nominato dal Segretario
Generale al quale risponde direttamente. Ha l'incarico di
sovrintendere l'armonico svolgimento organizzativo di una o più
Delegazioni e ha compiti ispettivi, partecipa a pieno titolo a tutte
le Assemblee e alle riunioni dei Consigli Direttivi.
CAPO VI DIGENTI E ORGANI DEL C.T.I.M. IN ITALIA
Art. 29
I dirigenti e gli organi del
C.T.I.M. in Italia sono: a) i
Corrispondenti; b) il Segretario dei Circolo;
e) il Segretario del Comitato Provinciale
dell'emigrazione; d) il Delegato regionale.
Art. 30
I Corrispondenti, i Segretari dei Circoli, il Segretario del
Comitato Provinciale dell'emigrazione, così come la struttura
organizzativa di una Regione, sono regolamentati in analogia ai
dirigenti e organi del
C.T.I.M. all'estero.
Art. 31
Il Delegato regionale è nominato dal Segretario Generale. Ha il
compito di coordinare le attività dei Comitati discendenti secondo
le direttive della Segreteria Generale, di mantenere i contatti con
il Consiglio Regionale e di promuovere ogni utile iniziativa per
l'inserimento del C.T.I.M.
nella Consulta Regionale e per il
raggiungimento delle sue finalità statutarie.
CAPO VII DIRIGENTI E ORGANI
CENTRALI DEL C.T.I.M
Art. 32
I Dirigenti e gli organi centrali del
C.T.I.M. sono:
a) l'Assemblea Generale; . b) il
Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti; e) la
Consulta degli italiani all'estero; d) il
Segretario Generale; e) il Presidente.
Art. 33
L'Assemblea Scomposta dal Presidente, dal Segretario Generale, dai
componenti del C.D.C., dai Delegati all'estero, dai Coordinatori,
dai Revisori dei conti e dai Delegati regionali in Italia; vi
partecipano di diritto i componenti della Consulta degli italiani
all'estero; inoltre può parteciparvi una rappresentanza per ogni
singola Nazione in via percentuale al numero degli iscritti e delle
Federazione esistenti. L'Assemblea Generale è convocata dal
Segretario Generale ogni due anni. Ai fini delle elezioni delle
cariche sociali è previsto il voto per corrispondenza con le
garanzie che la Costituzione italiana prescrive.
Art. 34
L'Assemblea Generale elegge il Presidente del
C.T.I.M., il
Segretario Generale, il Consiglio Direttivo Centrale e i Revisori
dei conti. L'Assemblea Generale ha poteri deliberanti sia per
eventuali mo- difiche statutarie, sia per fissare gli orientamenti e
le linee di azione dei C.T.I.M. in Italia e nel mondo.
Art. 35
Il Consiglio Direttivo Centrale è composto da dodici membri eletti
dall'Assemblea Generale del
C.T.I.M., coadiuva il Segretario Generale
nelle sue attività, elegge fra i suoi membri il Tesoriere o
segretario Amministrativo. Il Consiglio Direttivo si riunisce su
invito del Segretario Generale e in caso di dimissioni o impedimento
di un suo componente ne elegge il sostituto.
Art. 36
I Revisori dei conti sono tre effettivi di cui uno con funzioni di
Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale. 1 Le
vacanze che si verificano fra i Revisori per dimissioni, decadenza o
altra causa, sono coperte per cooptazione dei membri supplenti.
Art. 37
La Consulta degli italiani è organo fiduciario e di collaborazione
del Segretario Generale del
C.T.I.M. Ha per scopo la preparazione e
l'esame di proposte di legge a favore degli emigrati e lo studio di
iniziative su problemi settoriali e tecnici dell'emigrazione. La
Consulta degli italiani all'estero è composta da personalità
residenti in Patria o all'estero esperte in materia di emigrazione
no- minate dal Segretario Generale fino ad un massimo di venti
persone. La Consulta viene convocata dal Segretario Generale e i
suoi componenti partecipano di diritto all'Assemblea Generale del
C.T.I.M.
Art. 38
Il Presidente del C.T.I.M.
è eletto dalla Assemblea Generale per acclamazione, su proposta del
Segretario Generale. E’ scelto fra personalità di chiara fama che
abbiano acquisito particolari benemerenze nazionali. Presiede
l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo Centrale.
Art. 39
Il Segretario Generale viene eletto dall'Assemblea Generale. Egli
rappresenta il C.T. I. M. a tutti gli effetti, dirige e coordina
unitamente al Consiglio Direttivo Centrale tutte le attività dei
Comitati, ratifica la elezione dei Segretari o Delegati scelti dalle
Assemblee, nomina i Delegati e i Commissari dei Circoli e delle
Federazioni. Nomina il Coordinatore che sovrintende ai C.T.I.M. di
uno o più Paesi e i componenti della Consulta degli italiani
all'estero, ha la rappresentanza legale del Comitato Tricolore.
CAPO VIII DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 40
Hanno diritto al voto in tutte le Assemblee e Congressi dei
C.T.I.M., gli
iscritti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono
in regola con il tesseramento per l'anno in cui si celebrano.
Art. 41
Gli inviti di convocazione con l'ordine del giorno debbono per-
venire a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data di
convocazione. Tutte le Assemblee vengono convocate di norma, ogni
due anni; sono inoltre convocate dai Segretari o Commissari ogni
volta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata
dai Consigli Direttivi. Possono essere eccezionalmente convocate dal
Segretario Generale.
Art. 42
Le Assemblee hanno potere deliberante e le decisioni debbono essere
stese per iscritto e convalidate dal Presidenti delle stesse.
Art. 43
I Consigli Direttivi dei Circoli e delle Federazioni debbono
riunirsi almeno una volta al mese. Vengono convocati dai Segretari o
Commissari. In caso di impedimento o di dimissioni di uno dei loro
componenti eleggono il sostituto. La nomina a membro del Consiglio
Direttivo può essere per gravi ragioni revocata dal Consiglio stesso
a maggioranza o dall'Assemblea.
Art. 44
Nei Paesi a struttura confederale possono essere costituite più
delegazioni. Il Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo
rivendica l'onore della tradizione italiana e assume il compito di
difendere gli interessi morali e materiali dei nostri emigrati.
CAPO IX MODIFICHE E SCIOGLIMENTO
Art. 45
Eventuali adeguamenti del presente Statuto alle leggi dei vari Paesi
debbono essere preventivamente sottoposti alla Segreteria Generale e
il Consiglio Direttivo Centrale può approvare eventuali regolarnenti
di attuazione.
Art. 46
Lo scioglimento di una Delegazione del
C.T.I.M. può
essere deciso con l'approvazione di almeno due terzi dei soci in
accordo con il Consiglio Direttivo della Delegazione e sentita la
Segreteria Generale. Il Segretario Generale per gravi motivi può
decidere, sentito il Consiglio Direttivo Centrale, lo scioglimento
di una Delegazione. In caso di scioglimento di una Delegazione la
destinazione del suo patrimonio è decisa dal Segretario Generale.
Registrato a
Roma atti pubblici il 18 novembre 1971,
e con le modifiche apportate dalla terza, quarta, sesta e nona
Assemblea Generale. |